Secondo la riforma del Jobs Act del governo Renzi, entrata in vigore nel 2015, il contratto di apprendistato offre una collaborazione a tempo indeterminato.
In particolare. Il contratto di apprendistato per la qualifica professionale, si rivolge ai giovanissimi dai 16 ai 25 anni. E non può durare più di 3 anni. La durata in genere dipende però dal tipo di qualifica che il giovane sta conseguendo, in quanto di fatto, è utile proprio a fare in modo che chi stia ancora studiando possa fare esperienza.
L’apprendistato di alta formazione e ricerca, invece, è riferito a chi voglia lavorare e al tempo stesso effettuare un percorso formativo per accedere a professioni che fanno parte di un ordine professionale, o ottenere una specializzazione tecnica superiore. La durata è variabile, in quanto dipende dal titolo di studio da conseguire.
Il nuovo decreto legislativo consente anche ai disoccupati di effettuare un apprendistato: professionalizzante. Basta avere più di 29 anni, essere in mobilità o godere dell’indennità di disoccupazione. Consente la riallocazione professionale, pertanto chi ha già una qualifica in un settore, potrà ottenere un contratto di stage solo in un altro.
Anche le retribuzioni sono molto diverse. Nel primo caso, si parla di un’indennità annuale di 2mila euro (per i minorenni), e di 3mila se si hanno più di 18 anni.
Per l’apprendistato professionalizzante, lo stipendio è stabilito dal CCNL di riferimento e riguarda anche il livello di inquadramento. In questo caso, si parte quindi dal 60% dello stipendio fino al 100% di pari livello, nel corso degli anni. Discorso simile per l’apprendistato di alta formazione.
- Assicurazione contro infortuni e malattie professionali,
- Indennità di malattia per un massimo di 180 giorni nell’anno solare,
- Assicurazione per invalidità e vecchiaia,
- Maternità,
- Assegni familiari,
- Indennità di disoccupazione NASPI
- 4 settimane di ferie l’anno (30 gg, se minorenni)
Durante il periodo di lavoro, l’apprendista può essere licenziato con preavviso ma senza obbligo di motivazione. Stesso discorso per l’apprendista, che può recedere dal contratto dimettendosi, a patto che rispetti il preavviso indicato nel CCNL, o dovrà pagare l’indennità.