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Lavorare con il codice fiscale

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale permettono di svolgere un’attività saltuaria accanto a quella lavorativa principale (autonoma o dipendente), senza l’obbligo di rispondere agli eventuali oneri fiscali dei detentori di partita IVA. In questo caso dunque, il lavoratore viene registrato semplicemente tramite il suo codice fiscale, s’impegna a portare a compimento un’opera o un servizio con lavoro proprio senza alcun vincolo di subordinazione, né coordinamento da parte del committente, e in cambio ottiene una ricevuta, completa con i dati fiscali del committente e del lavoratore, che attesta il pagamento della prestazione tramite ritenuta, a patto che, per uno stesso committente, la collaborazione non superi i 30 giorni in un anno solare e il reddito percepito nello stesso periodo non superi i 5.000 euro lordi derivanti dalla totalità dei datori di lavoro.

Se si rispettano queste regole, il lavoratore può infatti usufruire del regime forfettario per i contribuenti minori, ovvero una semplificazione degli adempimenti che genera una diminuzione delle imposte. La ricevuta è infatti normalmente composta anche dal corrispettivo lordo concordato con il proprio datore di lavoro, dalla ritenuta d’acconto, ovvero di un anticipo sulle imposte, pari al 20% del compenso lordo, e l’importo netto che spetta al lavoratore e che viene versato, tramite forma tracciabile (ad esempio il bonifico), entro il 15esimo giorno del mese successivo alla prestazione.

Per quanto riguarda l’aspetto dichiarativo, i redditi devono essere indicati nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Unico. In entrambi i casi, sarà necessario compilare gli appositi spazi con il reddito lordo percepito e l’eventuale ritenuta d’acconto subita. Per i soggetti che hanno solo redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, per un totale pari a meno di 4.800 euro lordi in un anno solare, c’è la possibilità di essere esonerati dalla dichiarazione dei redditi; se invece la presentazione viene effettuata lo stesso, si ha la possibilità di recuperare le somme trattenute dal committente o dai committenti, tramite la formula del credito d’imposta.

Un altro aspetto importante è quello della copertura previdenziale. Per i soggetti che percepiscono compensi fino a 5.000 euro lordi, il datore di lavoro non è obbligato al versamento dei contributi, mentre secondo la legge n. 326/2003, a decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti con reddito superiore a 5.000 euro lordi, sono obbligati a iscriversi alla Gestione Separata INPS; per cui dovranno versare 1/3 dei contributi, poiché i 2/3 saranno a carico del committente per cui è stata superata la soglia di esenzione da reddito percepito.