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Permesso per lavorare in Svizzera

Un permesso di soggiorno di breve durata consente ai lavoratori dipendenti dell’UE e membri dell’AELS (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) di lavorare nel Paese per meno di un anno ma per più di tre mesi.

Il permesso per frontalieri o ‘G’ consente di lavorare senza dimorare nel Paese. Viene rilasciato anche ai lavoratori indipendenti, con validità di 5 anni. Nel corso di questo periodo, il transfrontaliere dovrà affrontare alcuni controlli da parte delle Autorità locali, volti ad accertarsi che l’attività sia effettivamente in corso.

Qualora sia cessata, il permesso per lavorare in Svizzera verrà revocato. Se non è scaduto e l’attività riprenderà entro 6 mesi, il permesso verrà nuovamente accordato. Stesso discorso per i lavoratori dipendenti.

Per ottenerlo, i cittadini italiani possono scaricare dal sito della Repubblica e Cantone Ticino, il modulo n° 1005, a cui si dovrà allegare la seguente documentazione:

  • Un documento di identità valido;
  • 2 fotografie formato tessera;
  • Copia della conferma d’impiego/contratto di lavoro;
  • Documentazione che comprovi l’esercizio di un’attività indipendente.

Il rilascio costa 69 CHF, così come il rinnovo e il cambio del posto. Il permesso è valido per tutto il Paese, ma nel caso in cui si abbia intenzione di cambiare posto di lavoro, sarà necessario informare le Autorità entro 14 giorni.

Anche i cittadini provenienti da Stati terzi possono ottenere il permesso per lavorare in Svizzera, ma solo a patto che:

  • Risiedano in un comune situato nelle vicinanze della zona di frontiera da più di 6 mesi;
  • Posseggano un permesso di soggiorno valido e duraturo in uno Stato limitrofo;
  • Se l’attività verrà svolta nella fascia frontaliera all’interno del Canton Ticino.

Lo straniero potrà lavorare solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Mercato del lavoro. Il permesso per lavorare in Svizzera non verrà accordato per un’attività lucrativa indipendente. Il rilascio costa 109 CHF, così come il cambio del posto di lavoro, mentre il rinnovo 89 CHF.

Il lavoratore è tenuto a tornare presso il suo domicilio nello Stato terzo, almeno una volta la settimana. Il cambiamento del posto di lavoro soggiace a una nuova domanda da presentare al SERS (Servizio regionale degli stranieri) competente.

Oltre ai documenti elencati qui sopra, il cittadino straniero dovrà allegare al modulo:

 

  • Certificato penale italiano generale ed eventualmente nazionale (se soggiorna in Italia da meno di 10 anni);
  • Certificato di residenza di un Comune estero facente parte della fascia di frontiera;
  • Curriculum vitae e documentazione relativa alle ricerche effettuate dal datore di lavoro per trovare manodopera indigena;
  • Permesso di soggiorno valido.